Il Medico Competente deve conformarsi ai seguenti obblighi di legge:
- assistenza nella predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari;
- informazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informazione ai lavoratori sui risultati degli accertamenti sanitari;
- predisposizione della sintesi statistica anonima collettiva degli accertamenti chimici e strumentali effettuati con indicazioni sul significato dei risultati;
- partecipazione alla riunione periodica sulla prevenzione e protezione dei rischi(da tenersi annualmente e in caso di variazioni significative dei rischi);
- visita annuale degli ambienti di lavoro (congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e ai rappresentanti dei lavoratori):
- partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
- predisposizione del servizio di pronto soccorso (in collaborazione con il datore di lavoro);
- collaborazione per la formazione ed informazione ai lavoratori (rischi per la salute);
- definizione delle modalità e della durata delle pause in casi individuali particolari nell’utilizzo dei videoterminali;
- parere di competenza (congiuntamente al datore di lavoro) sull’adozione delle misure protettive particolari per categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni – quando presenti – comporti rischi particolarmente elevati;
- predisposizione di misure speciali di protezione (in collaborazione con il datore di lavoro) per i lavoratori particolarmente sensibili ad agenti biologici;
- valutazione preventiva delle schede di sicurezza di sostanze/preparati di nuova acquisizione, delle nuove attività e/o impianti utilizzati.