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Servizi >> Medicina del Lavoro >> Obblighi del datore di lavoro

La sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi.

Sono escluse dallobbligo di sorveglianza sanitaria le imprese che non occupano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati indipendentemente dal tipo di attività svolta.

L’impresa che occupi anche un solo lavoratore dipendente o equiparato (sono lavoratori equiparati ad esempio i soci o gli allievi) in attività per le quali la normativa prevede il controllo sanitario deve nominare il medico competente per eseguire la sorveglianza sanitaria.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti ed i preposti che sovrintendono alle attività suddette devono:

  • attuare le misure igieniche previste dalle norme legislative;
  • fornire i dati riguardanti la mansione specifica e i rischi lavorativi estrapolati dal “documento di valutazione dei rischi”. Tutto ciò va indicato per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria;
  • rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
  • fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
  • disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
  • far effettuare, per le lavorazioni previste, le visite mediche preventive e periodiche;
  • avvisare per tempo il medico competente alla cessazione del rapporto di lavoro con un dipendente, al fine di potergli consegnare la sua documentazione.

Si ricorda che, ove l’obbligo di sorveglianza sanitaria non sussista, non è ammissibile sottoporre il lavoratore a visita medica o accertamenti finalizzati alla valutazione dell’idoneità da parte del medico competente. In tali casi, laddove lo ritenga necessario, il datore di lavoro può richiedere visita di idoneità ai sensi dell’art.5 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) solo a Enti Pubblici o Istituti specializzati di diritto pubblico.

Si ricorda infine che ai sensi dell’art.35 DPR 303/56 il datore di lavoro può essere esentato dall’obbligo di sorveglianza sanitaria da parte dell’Organo di Vigilanza qualora il rischio per la salute dei lavoratori possa fondatamente ritenersi irrilevante per l’esiguità dell’agente nocivo e la efficacia delle misure preventive.

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